Presentazione

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26.7.09 Faceva il "lumacone" con le colleghe "ma se non c'è libidine non è reato" PDF  | Stampa |  E-mail

26.7.09 Da "ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com"


La Cassazione ha confermato l'assoluzione di un lavoratore di origini extracomunitarie dall'accusa di violenza sessuale: toccava le colleghe, ma "non provava piacere: erano solo scherzi di cattivo gusto".
 
Ferrara, 24 luglio 2009 - Scherzi di cattivo gusto, consistiti nel toccare le colleghe di lavoro, non vanno puniti con una condanna per violenza sessuale. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato l’assoluzione "perchè il fatto non sussiste" pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna nei confronti di un impiegato ferrarese.
L'episodio risale ormai a dieci anni fa. Il 17 maggio 1999 l'uomo, di origini extracomunitarie, era stato condannato in primo grado dai giudici di Ferrara a un anno e due mesi di reclusione, seppur con pena sospesa e non menzione della condanna. Poi in Appello , il 28 novembre scorso, era stato assolto.
Contro il verdetto assolutorio dei giudici d’appello era ricorso in Cassazione il procuratore generale del capoluogo emiliano, secondo il quale quanto emerso dalla indagini doveva condurre a confermare la condanna di primo grado, essendosi "concretizzato il reato di violenza sessuale in tutti i suoi elementi".
La Suprema Corte (terza sezione penale, sentenza n.30969) ha invece rigettato il ricorso del pg, definendo "inaggredibile" la motivazione della sentenza di secondo grado argomentata "in maniera logica, richiamando le prove assunte in dibattimento che, assoggettate a compiuta analisi, hanno rivelato l’insussistenza di elementi concretizzanti il reato contestato" all’imputato.
La stessa parte offesa aveva riconosciuto che l’uomo "era solito praticare degli scherzi, anche se di cattivo gusto, toccando le colleghe di lavoro, così ponendo in essere un comportamento di certo, poco raffinato" e ulteriori riscontri istruttori avevano confermato la "abitualità di tali comportamenti". Con "esaustiva logicità", dunque, si legge ancora nella sentenza, i giudici d’appello hanno "valutato se nella condotta posta in essere dal prevenuto si potesse ravvisare l’elemento soggettivo, caratterizzante il reato contestato, all’uopo necessitando quel ‘quid pluris’ che rappresentasse in maniera inequivoca, l’espressione nell’agente di ebbrezza sessuale" ma è pervenuto ad affermare che nella specie non fosse ravvisabile il delitto poichè l’uomo, "nel toccare la collega di lavoro, non ha inteso soddisfare la propria libido".