da "it.notizie.yahoo.com", (Roma, 30 ottobre 2009 Adnkronos Salute) Il Garante della privacy risponde. La cartella clinica di una persona deceduta può essere consultata dal convivente che intende fare chiarezza, in sede giudiziaria, sull'operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura. Il Garante della privacy ha accolto il ricorso di un cittadino che denunciava la mancata risposta di un policlinico universitario di fronte alle ripetute richieste di informazioni sulle cure ricevute dalla compagna deceduta L'uomo era stato autorizzato con delega dalla donna a conoscerne il quadro clinico fin dall'inizio del ricovero. La direzione dell'ospedale, invitata dal Garante a rispondere alle richieste del cittadino, ha giustificato il rifiuto affermando che il convivente, in base al regolamento interno, non rientra tra i congiunti prossimi e non è quindi legittimato a ottenere, in caso di morte, la documentazione sanitaria del paziente. Il policlinico ha inoltre fatto presente che alcuni parenti della defunta, contattati appositamente dalla struttura, non avrebbero autorizzato la consegna della documentazione a terze persone non aventi diritto. Il Garante della privacy, invece, ha ritenuto legittima l'istanza del convivente e ha accolto le sue richieste in base all'art. 9, comma 3, del Codice della privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione". L'uomo era legato alla paziente scomparsa da un documentato rapporto di convivenza. Il Garante ha ordinato al policlinico di far accedere il convivente a tutti i dati della paziente contenuti nella cartella clinica e ha disposto che le spese sostenute per il procedimento vengano liquidate dal policlinico direttamente a favore del convivente della paziente deceduta.
|